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D.P.R. 16/12/1992 n. 4954 . Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da: A) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; B) un funzionario dell'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., come membro; C) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro. 5 . Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata da fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio. 6 . I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove. 7 . La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità. 8 . La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal prefetto, dell'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al prefetto che l'ha rilasciata. Titolo v norme di comportamento Paragrafo 1 - limitazioni della velocità (artt. 141-142 codice della strada) Art. 342. (art. 141 cod. Str.) (obbligo di limitare la velocità) 1 . Lo obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma primo, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo. Art. 343. (art. 142 cod. Str.) (limitazioni temporanee di velocità) 1 . In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. La imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali. 2 . L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali. Art. 344. (art. 142 cod. Str.) (limitazioni permanenti di velocità) 1 . Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma quarto, del codice deve essere apposto in modo ben visibile, un contrassegno in materiale retroriflettente, riportante in cifre il limite di velocità prescritto. 2 . Il contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: A) dimensioni e colori: come riportato in figura v.1; B) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; C) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2) . 3 . I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal ministero dei trasporti. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal ministero dei trasporti. Art. 345. (art. 142 cod. Str.) (apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità) 1 . Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2 . Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione può essere stabilita una percentuale di tolleranza che sarà calcolata di volta in volta a favore del trasgressore. 3 . Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma sesto del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e della esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. 4 . Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma primo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Paragrafo 2 - comportamenti riguardanti la marcia dei veicoli (art. 144 - 155 codice della strada) Art. 346. (art. 144 cod. Str.) (marcia per file parallele) 1 . Nel caso di marcia per file parallele è consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia. 2 . Nella marcia rettilinea su file parallele è fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il più possibile verso il margine della carreggiata. 3 . Quando, nella circolazione per file parallele, è consentito, ai sensi dell'articolo 144, comma terzo, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare. 4 . Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovrà comunque accertare: A) che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi retrovisori; B) che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta già iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra. 5 . Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare così da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovrà essere mantenuto durante la fase d'attraversamento dell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente è tenuto a rispettare la destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni. 6 . In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via. 7 . La manovra a zigzag per portarsi sulla linea di arresto è vietata. 8 . Attraverso le porte della città ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del comma terzo. Art. 347. (art. 148 cod. Str.) (sorpasso) 1 . Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione. 2 . Il sorpasso a destra è consentito a velocità moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra. 3 . Non è consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un veicolo si arresti per consentire lo attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle altre file parallele. Art. 348. (art. 149 cod. Str.) (distanza di sicurezza tra i veicoli) 1 . La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planialtimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente. 2 . La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata. Art. 349. (art. 154 cod. Str.) (inversione) 1 . Nelle aree urbane la manovra di inversione ad "u" è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; è parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma sesto, del codice. Art. 350. (art. 155 cod. Str.) (limiti sonori massimi) 1 . Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma terzo, del codice, non può superare nell'uso 60 l acq db (a) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo. 2 . L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma quarto, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti. Paragrafo 3 - arresti, soste e fermate dei veicoli (artt. 157-163 del codice della strada) Art. 351. (art. 157 cod. Str.) (arresti e soste dei veicoli in generale) 1 . Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può né arrestare, né fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale. 2 . Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. 3 . Le manovre indicate dall'articolo 157, comma settimo, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo. Art. 352. (art. 157 cod. Str.) (fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone) 1 . La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale. La apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada.
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